A che serve
Soltanto con l'iscrizione nel Registro delle Imprese che la società acquista personalità giuridica, diviene autonomo soggetto di diritto (cioè titolare di diritti e di doveri e dotato di un'autonomia patrimoniale perfetta).
Mentre per la società di persone l'iscrizione al Registro Imprese ha efficacia dichiarativa, in quanto anche in mancanza di iscrizione una s.n.c o una s.s s.a.s sono giuridicamente esistenti sia pure come società irregolari; per la S.p.a e per le altre società di capitali l'iscrizione ha efficacia costitutiva pertanto non esiste nessuna S.p.a né irregolare né di fatto.
Mancanza di registrazione della società
La redazione dell'atto costitutivo in forma pubblica è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nascita società, perché nasce nel momento in cui viene iscritta nel Rispetto Imprese. Se prima della registrazione vengono poste in essere delle operazioni di gestione, coloro che hanno agito ne risultano e ne rispondono personalmente, illimitatamente e solidamente nei confronti dei terzi.
Successivamente anche se viene registrata la responsabilità di coloro che hanno agito per le obbligazioni assunte resta ferma, anche se l'assemblea degli azionisti ratifica le obbligazioni da questi assunte, in questo caso nei confronti dei terzi si aggiunge la responsabilità della società.
Inoltre, l'emissione e la vendita di azioni sono nulle.
Se il deposito e conseguentemente l'iscrizione nel Rispetto Imprese non avviene entro un anno dal versamento dei 3/10 presso un qualsiasi e istituto di credito le somme depositate devono essere restituite dal sottoscrittore, ma se prima delle restituzioni delle somme depositate la società viene registrata malgrado il decorso dell'anno, quindi la restituzione non può più essere fatta, perché la registrazione tardiva della società non rientra tra i casi di nullità della società tassativamente indicati dall'art. 2332 nuovo testo codice civile.
Soltanto con l'iscrizione nel Registro delle Imprese che la società acquista personalità giuridica, diviene autonomo soggetto di diritto (cioè titolare di diritti e di doveri e dotato di un'autonomia patrimoniale perfetta).
Mentre per la società di persone l'iscrizione al Registro Imprese ha efficacia dichiarativa, in quanto anche in mancanza di iscrizione una s.n.c o una s.s s.a.s sono giuridicamente esistenti sia pure come società irregolari; per la S.p.a e per le altre società di capitali l'iscrizione ha efficacia costitutiva pertanto non esiste nessuna S.p.a né irregolare né di fatto.
Mancanza di registrazione della società
La redazione dell'atto costitutivo in forma pubblica è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nascita società, perché nasce nel momento in cui viene iscritta nel Rispetto Imprese. Se prima della registrazione vengono poste in essere delle operazioni di gestione, coloro che hanno agito ne risultano e ne rispondono personalmente, illimitatamente e solidamente nei confronti dei terzi.
Successivamente anche se viene registrata la responsabilità di coloro che hanno agito per le obbligazioni assunte resta ferma, anche se l'assemblea degli azionisti ratifica le obbligazioni da questi assunte, in questo caso nei confronti dei terzi si aggiunge la responsabilità della società.
Inoltre, l'emissione e la vendita di azioni sono nulle.
Se il deposito e conseguentemente l'iscrizione nel Rispetto Imprese non avviene entro un anno dal versamento dei 3/10 presso un qualsiasi e istituto di credito le somme depositate devono essere restituite dal sottoscrittore, ma se prima delle restituzioni delle somme depositate la società viene registrata malgrado il decorso dell'anno, quindi la restituzione non può più essere fatta, perché la registrazione tardiva della società non rientra tra i casi di nullità della società tassativamente indicati dall'art. 2332 nuovo testo codice civile.