La norma giuridica è l’insieme delle regole di condotta, però non mancano casi in cui il suo contenuto sia diverso dalle regole di condotta. Per esempio l’articolo 1 del Codice civile è una norma giuridica, ma non necessariamente debba essere una regola di condotta, dice che la capacità di agire si acquista con il raggiungimento della maggiore età.
Fra le varie categorie di norme riveste particolare importanza la norma giuridica che rappresenta il fondamento dell’ordinamento giuridico, che regola il comportamento di uno Stato.
Distinguiamo vari tipi di norme giuridiche:
Imperative o cogenti: si tratta di norme giuridiche che regolano i rapporti giuridici di particolare importanza e al tempo stesso fondamentali al fine di assicurare una pacifica convivenza sociale, il nostro ordinamento giuridico le considera inderogabili in quanto non possono essere modificate dagli individui. Le norme imperative sono delle regole di comportamento che contengono o un precetto (norme giuridiche del diritto positivo) o un divieto (norme giuridiche proibitive).
Esempio:
Il servizio militare è una norma giuridica inderogabile, fa parte del diritto positivo.
Non uccidere, non rubare sono norme giuridiche proibitive, consistono o in un comando o in un divieto.
Dispositive o derogabili: regolano determinati rapporti giuridici, però al tempo stesso possono regolare diversamente i rapporti giuridici in questione.
Esempio:
Nei contratti di compravendita si stabilisce che il pagamento del prezzo deve avvenire al momento d’acquisto salvo diversa disposizione delle parti nella modalità di pagamento.
Suppletive: disciplinano rapporti che non sono stati mai disciplinati dalle parti o dai soggetti, sostanzialmente usano intervenire per colmare un vuoto lasciato libero dagli individui o dalle parti in questione. Esempio:
Le norme che riguardano la successione legittima, se un soggetto muore e non ha fatto testamento i beni vengono divisi ai successori legittimi, alla moglie e ai figli.
Un contratto di locazione.
Permissive: permettono all’individuo di fare qualcosa,
Esempio:
Ricorso in appello contro una sentenza del tribunale.
La norma giuridica si può definire come la descrizione di certi fatti al cui verificarsi si collegano determinate conseguenze. Consta di due elementi essenziali: la descrizione dei fatti estratti che prende il nome di fattispecie legale e l’evento che si ricollega al verificarsi della fattispecie legale, che prende il nome di statuizione. L’art. 927 del Codice civile dice:<< Chi trova una cosa mobile deve restituirla>>, che trova una cosa mobile, è la fattispecie legale, devo restituirla e la Statuizione.
La norma giuridica presenta i seguenti caratteri: positività, bilateralità, coattività o coercibilità, generalità, astrattezza.
Positività: significa che le norme giuridiche sono imposte dallo Stato (tramite l’organo legislativo che è il Parlamento).
Esempio:
Nel caso del diritto della proprietà, il proprietario gode del diritto soggettivo, mentre dall'altra parte cioè la gente, deve astenersi dal turbare il libero godimento della casa).
Coattività o coercibilità: sono norme obbligatorie e imposte anche con la forza, tanto che di solito alla norma giuridica si accompagna la sanzione, cioè il male che viene erogato al trasgressore della norma giuridica violata può essere: civile, amministrativa o penale.
Civile: riguarda la risoluzione di contrapposti interessi ed è diretta a risarcire i danni provocati a carico di chi ha violato la norma giuridica (controversie tra privati.
Amministrativa: sanzione che trova applicazione quando vengono violate determinate leggi speciali sul commercio, leggi fiscali, ricorre quando vi è l'inosservanza particolare della pubblica amministrazione, cioè dell'attività diretta a soddisfare interessi generali.
Penale: è la conseguenza di carattere punitivo ricollegata alla commissione di un fatto considerato dalla legge come reato, ossia alla violazione di una delle norme (penale) poste a tutela di interessi fondamentali dell'intera collettività. Si ha dunque per i reati e può essere di due tipi:
Fra le varie categorie di norme riveste particolare importanza la norma giuridica che rappresenta il fondamento dell’ordinamento giuridico, che regola il comportamento di uno Stato.
Distinguiamo vari tipi di norme giuridiche:
Imperative o cogenti: si tratta di norme giuridiche che regolano i rapporti giuridici di particolare importanza e al tempo stesso fondamentali al fine di assicurare una pacifica convivenza sociale, il nostro ordinamento giuridico le considera inderogabili in quanto non possono essere modificate dagli individui. Le norme imperative sono delle regole di comportamento che contengono o un precetto (norme giuridiche del diritto positivo) o un divieto (norme giuridiche proibitive).
Esempio:
Il servizio militare è una norma giuridica inderogabile, fa parte del diritto positivo.
Non uccidere, non rubare sono norme giuridiche proibitive, consistono o in un comando o in un divieto.
Dispositive o derogabili: regolano determinati rapporti giuridici, però al tempo stesso possono regolare diversamente i rapporti giuridici in questione.
Esempio:
Nei contratti di compravendita si stabilisce che il pagamento del prezzo deve avvenire al momento d’acquisto salvo diversa disposizione delle parti nella modalità di pagamento.
Suppletive: disciplinano rapporti che non sono stati mai disciplinati dalle parti o dai soggetti, sostanzialmente usano intervenire per colmare un vuoto lasciato libero dagli individui o dalle parti in questione. Esempio:
Le norme che riguardano la successione legittima, se un soggetto muore e non ha fatto testamento i beni vengono divisi ai successori legittimi, alla moglie e ai figli.
Un contratto di locazione.
Permissive: permettono all’individuo di fare qualcosa,
Esempio:
Ricorso in appello contro una sentenza del tribunale.
La norma giuridica si può definire come la descrizione di certi fatti al cui verificarsi si collegano determinate conseguenze. Consta di due elementi essenziali: la descrizione dei fatti estratti che prende il nome di fattispecie legale e l’evento che si ricollega al verificarsi della fattispecie legale, che prende il nome di statuizione. L’art. 927 del Codice civile dice:<< Chi trova una cosa mobile deve restituirla>>, che trova una cosa mobile, è la fattispecie legale, devo restituirla e la Statuizione.
La norma giuridica presenta i seguenti caratteri: positività, bilateralità, coattività o coercibilità, generalità, astrattezza.
Positività: significa che le norme giuridiche sono imposte dallo Stato (tramite l’organo legislativo che è il Parlamento).
- Bilateralità: la norma giuridica nel disciplinare i diversi rapporti contempla da una parte un diritto soggettivo, quindi tutela un interesse, mentre dall'altra impone un dovere giuridico al fine di soddisfare un interesse altrui.
Esempio:
Nel caso del diritto della proprietà, il proprietario gode del diritto soggettivo, mentre dall'altra parte cioè la gente, deve astenersi dal turbare il libero godimento della casa).
Coattività o coercibilità: sono norme obbligatorie e imposte anche con la forza, tanto che di solito alla norma giuridica si accompagna la sanzione, cioè il male che viene erogato al trasgressore della norma giuridica violata può essere: civile, amministrativa o penale.
Civile: riguarda la risoluzione di contrapposti interessi ed è diretta a risarcire i danni provocati a carico di chi ha violato la norma giuridica (controversie tra privati.
Amministrativa: sanzione che trova applicazione quando vengono violate determinate leggi speciali sul commercio, leggi fiscali, ricorre quando vi è l'inosservanza particolare della pubblica amministrazione, cioè dell'attività diretta a soddisfare interessi generali.
Penale: è la conseguenza di carattere punitivo ricollegata alla commissione di un fatto considerato dalla legge come reato, ossia alla violazione di una delle norme (penale) poste a tutela di interessi fondamentali dell'intera collettività. Si ha dunque per i reati e può essere di due tipi:
- pena detentiva: che consiste nella restrizione definitiva o temporanea della libertà personale, può essere ergastolo, reclusione e arresto.
- pena pecuniaria: consiste in una diminuzione patrimoniale, cioè l'obbligo di pagare una somma di denaro, può essere multa per i reati come i delitti e ammenda per le contravvenzioni.
La sanzione può essere diretta o indiretta.
Diretta: mira a ricostruite la situazione iniziale (ad esempio chi ha rubato è obbligato a restituire la refurtiva a colui che ha costruito abusivamente viene condannato a rimuovere la costruzione.
Sanzione indiretta: non mira a ricostruire la situazione iniziale (Ad esempio hai rubato vai in carcere).
Generalità: si rivolge a tutti i possibili destinatari della norma giuridica stessa.
Astrattezza: sta a significare che la norma giuridica fa riferimento alla situazione tipo, dunque dovrà essere applicata ai singoli casi concreti. (Esempio l'art. 297 la casa è la casa mobile perché è astratta).