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Nullità del Contratto

Si può verificare che malgrado il contratto non risulti completo nel suo contenuto minimo a causa di una svista da parte del giudice del tribunale, il contratto viene omologato e la società registrata nel Registro Imprese può operare perché sono presenti i requisiti previsti.
Se successivamente si scopre che la società non poteva essere registrata perché il contratto mancava di uno degli elementi essenziali si pone il problema di impedire che il successivo accertamento giudiziale della società, che secondo le regole generali dovrebbe avere efficacia retroattiva ponga nel nulla tutti i rapporti giuridici già sorti ed eventualmente eseguiti cagionando danni notevoli sia agli stessi soci che ai terzi.
A tal luogo il legislatore onde evitare un grande turbamento del traffico giuridico (in corso, già eseguiti) ha stabilito da un lato i casi in cui una società già registrata può essere dichiarata nulla, casi tassativi da un lato, e dall'altro ha stabilito che alla sentenza dichiarativa della nullità (art. 2332 codice civile) della società non si devono applicare le regole generali della retroattività (ex nunc), rimangono fermi i rapporti sorti in precedenza ma ne segue la disciplina dello scioglimento e della liquidazione della società.

2332. Avvenuta l'iscrizione nel R.I la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
  • mancanza dell'atto costitutivo (per simulazione, violenza fisica, falsità, difetto dei poteri rappresentativi)
  • mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico
  • inosservanza delle disposizioni riguardanti il procedimento di controllo preventivo (deposito, omologazione e iscrizione dell'atto costitutivo)
  • mancato versamento dei 3/10 presso un istituto ente creditorio
  • illecità o contrarietà all'ordine pubblico del oggetto sociale
  • mancanza di alcune indicazioni essenziali del atto costitutivo o nello statuto (quali denominazione sociale, conferimenti, ammontare del capitale, oggetto sociale ecc.)
  • incapacità di tutti i soci fondatori
  • mancanza della pluralità dei soci fondatori.

La nullità è un fatto grave e non può essere dichiarata neanche negli stessi casi previsti dalla legge, se il vizio è stato eliminato per effetto di una deliberazione, adottata successivamente avente come oggetto la modifica o l'integrazione del contratto sociale. In tali casi è il tribunale che invita ad integrare, in mancanza viene dichiarata nulla, e con tale sentenza nomina anche i liquidatori che producono effetti ex nunc (cioè tutti i rapporti sociali restano validi e ne risponde la società, così che se rimangono dei creditori sociali insoddisfatti i liquidatori devono chiedere ai soci il versamento dei decimi residui, fino alla loro estinzione.



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