Non sempre il soggetto ha la capacità, possibilità e opportunità di compiere tutti gli atti inerenti all'attività cui è interessato per esempio l'imprenditore non può trattare personalmente con tutti i dipendenti, banche o chi non è esperto in diritto non ha la capacità di compiere gli atti osservando la legge o ci sono persone che per la giovane età, per infermità mentale mancano totalmente della capacità di gestire personalmente tutti i diritti di cui sono titolari (es. minore d'età, interdetto legale e giudiziale).
Quindi l'istituto idoneo a risolvere dette problemi è quello della rappresentanza. Esso è la più importante figura giuridica generale di cooperazione tra due soggetti nello svolgimento dell'attività negoziale. Si definisce come quel negozio giuridico mediante il quale un soggetto investito dell'apposito potere si sostituisce ad un'altro nel compimento di un'attività giuridica.
Da questa definizione nasce il concetto di rappresentato e di rappresentante. A seconda della natura la rappresentanza può essere:
Quindi l'istituto idoneo a risolvere dette problemi è quello della rappresentanza. Esso è la più importante figura giuridica generale di cooperazione tra due soggetti nello svolgimento dell'attività negoziale. Si definisce come quel negozio giuridico mediante il quale un soggetto investito dell'apposito potere si sostituisce ad un'altro nel compimento di un'attività giuridica.
Da questa definizione nasce il concetto di rappresentato e di rappresentante. A seconda della natura la rappresentanza può essere:
- Diretta o impropria, nel caso in cui il rappresentante compie atti giuridici, quindi agisce in nome proprio ma nell'interesse altrui e da ciò ne discende che agli occhi dei terzi, ai quali la dichiarazione è diretta non appare che il rappresentante che compie gli atti per conto e nell'interesse altrui, e anche se ciò posti in essere dal rappresentante ricadono nella sua stessa sfera giuridica, quindi ne risulta responsabile (solo lui) nei confronti dei terzi per esempio lo spedizioniere.
- diretta o propriamente detta, si ha nel caso in cui il rappresentante compie gli atti giuridici non solo nell'interesse altrui, ma anche in nome altrui, ne consegue che gli atti posti in essere del rappresentante, ricadono nelle sfere giuridiche del rappresentato, cioè colui i cui atti sono posti in essere in nome e per conto per esempio i genitori.