Con l'azione di denuncia di nuove opere il proprietario o il possessore o il titolare di un diritto reale minore, il quale abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sul proprio o sull'altrui fondo stia per derivare un grave danno alla cosa.
Il proprietario o il possessore o il titolare del diritto reale minore ne fa denuncia all'autorità giudiziale la quale dopo aver preso sommaria conoscenza del fatto, il giudice può sospendere i lavori e obbligare l'attore (colui che agisce in giudizio) a depositare una somma di denaro a titolo di cauzione, oppure il giudice può permettere la continuazione dei lavori obbligando il contenuto a depositare la cauzione.
In sede di giudizio definitivo se risulterà in torto l'attore questo dovrà risarcire i danni provocati dalla sospensione dei lavori, se risulta già conseguita a sue spese e risarcire l'eventuale danni causati. L'esercizio di questa azione può essere esercitata dopo che già l'opera è iniziata e prima ancora che sia terminata e in ogni caso entro un anno dall'inizio dei lavori.
L'azione di denuncia di danno temuto, il proprietario o il titolare di un diritto reale minore su cose altrui il quale abbia ragione di temere che da un edificio o da un albero o da qualsiasi altra cosa già esistente sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto o del diritto di proprietà di possesso o di diritto reale giuridico di cosa altrui.
Ne fa denuncia all'autorità giudiziaria la quale provvederà secondo le circostanza ad avviare (eliminare il pericolo, in alcuni casi il giudice può disporre una cauzione per eventuali danni.
Il proprietario o il possessore o il titolare del diritto reale minore ne fa denuncia all'autorità giudiziale la quale dopo aver preso sommaria conoscenza del fatto, il giudice può sospendere i lavori e obbligare l'attore (colui che agisce in giudizio) a depositare una somma di denaro a titolo di cauzione, oppure il giudice può permettere la continuazione dei lavori obbligando il contenuto a depositare la cauzione.
In sede di giudizio definitivo se risulterà in torto l'attore questo dovrà risarcire i danni provocati dalla sospensione dei lavori, se risulta già conseguita a sue spese e risarcire l'eventuale danni causati. L'esercizio di questa azione può essere esercitata dopo che già l'opera è iniziata e prima ancora che sia terminata e in ogni caso entro un anno dall'inizio dei lavori.
L'azione di denuncia di danno temuto, il proprietario o il titolare di un diritto reale minore su cose altrui il quale abbia ragione di temere che da un edificio o da un albero o da qualsiasi altra cosa già esistente sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto o del diritto di proprietà di possesso o di diritto reale giuridico di cosa altrui.
Ne fa denuncia all'autorità giudiziaria la quale provvederà secondo le circostanza ad avviare (eliminare il pericolo, in alcuni casi il giudice può disporre una cauzione per eventuali danni.