Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti dai quali hanno origine le norme giuridiche ed hanno come scopo quello di disciplinare la vita sociale e garantire la conoscenza delle norme. In altre parole, le fonti del diritto sono quegli atti in grado di generare, modificare e annullare le norme giuridiche.
La gerarchia delle fonti nel diritto
Le norme giuridiche sono ordinate secondo a una gerarchia pertanto per poterle memorizzare al meglio bisogna immaginare le fonti di diritto come una piramide, nel quale le norme di grado inferiore non possono porsi in contrasto con quelle di grado superiore. Tuttavia il cittadino ha sempre l'obbligo di rispettare tutte le norme dal momento che spetta ad egli stabilire se una norma di rango inferiore nella piramide delle fonti di diritto sia in contrasto con quella di rango superiore, in quanto nei confronti del cittadino hanno la stessa forza. Il compito di verificare l'esistenza di un'incompatibilità spetta a un giudice.Nel terzo blocco si trovano le fonti primarie, chiamate così perché sono disciplinate direttamente dalla costituzione e si differenziano dalle fonti secondarie che sono, invece, espressione del potere normativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.
Fonti primarie
- Leggi nazionali: leggi ordinarie approvate dal Parlamento (Camera dei deputati e Senato) o atti aventi forza di legge emanati dal Governo a livello nazionale: decreto-legge per casi straordinari di necessità e urgenza, e decreto legislativo su delega del Parlamento.
- Fonti regionali: norme emanate dagli organi legislativi delle Regioni in materie di loro competenza.
Fonti secondarie
- Regolamenti: che possono essere emanati da organi dello Stato o delle Regioni per disciplinare specifiche materie (regolamenti amministrativi, le ordinanze, gli statuti degli enti locale e degli enti pubblici).
- Gli usi o le consuetudini sono norme non scritte (fonti fatto) che si formano attraverso la ripetizione costante di comportamenti considerati obbligatori da una comunità.